Autonomia professionale e limiti normativi
Cinque regole su prescrizioni e certificati
Le richieste che non posso accogliere e le norme che lo stabiliscono: certificati di malattia, esami chiesti di propria iniziativa, prescrizioni dello specialista privato, quesiti per le assicurazioni, ricette compilate altrove.
Nell'esercizio delle sue funzioni il medico di medicina generale è, secondo i casi, pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità, con piena autonomia giuridica e deontologica. Non è un trascrittore di richieste altrui: valuta ogni atto secondo scienza e coscienza, nel rispetto delle regole del Servizio sanitario nazionale.
Capita che una richiesta ragionevole si scontri con un limite che non dipende da me. Qui trovate i cinque casi in cui succede più spesso, così da non doverli spiegare per la prima volta allo sportello, quando c'è fretta e la risposta suona come un rifiuto personale.
1. Certificati di malattia INPS
Non posso certificare una malattia che non ho constatato di persona o che non risulti da documentazione clinica oggettiva. Il certificato nasce da una visita diretta, in ambulatorio: il racconto dei sintomi al telefono non è né una constatazione né un documento. La visita a distanza sarà una via valida quando l'infrastruttura regionale prevista sarà attivata: oggi non lo è. Per lo stesso motivo la data di inizio non può precedere la visita, e quindi il certificato non può essere retrodatato: va richiesto il primo giorno di assenza. L'indennità di malattia decorre di regola dalla data di rilascio, non da un giorno anteriore indicato da chi la chiede. L'INPS ammette una sola eccezione: il giorno immediatamente precedente al rilascio, e soltanto se il certificato attesta una visita domiciliare e quel giorno è feriale. Non posso nemmeno fare le veci di un altro medico. Ogni medico che effettua una visita e formula una prognosi ha l'obbligo di trasmettere il certificato telematico all'INPS: ospedaliero, di pronto soccorso, specialista o libero professionista. Rimandare la persona al curante induce quest'ultimo a certificare una malattia che non ha constatato. Nei giorni festivi e prefestivi il certificato si chiede alla continuità assistenziale.
Riferimenti
- Codice di Deontologia Medica, art. 24 — la certificazione attesta rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati
- Circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996 — decorrenza dell’indennità dalla data di rilascio del certificato
- D.Lgs. 150/2009
- D.Lgs. 165/2001
- D.M. Salute 18 aprile 2012 — strutture di pronto soccorso
- Legge 98/2013 — strutture ospedaliere
- Codice Penale, art. 328 — rifiuto e omissione di atti d’ufficio
Le fonti si aprono in una nuova pagina: questa resta aperta.
2. Esami chiesti di propria iniziativa
L'impegnativa non è un atto dovuto su richiesta dell'assistito. Il consiglio di un familiare, di un conoscente o una lettura su internet è un buon motivo per parlarne in ambulatorio, ma non basta a dimostrare che quell'esame serva nel vostro caso.
Non è un modulo da compilare su ordinazione: è un atto medico di cui rispondo io. L'Accordo Collettivo Nazionale mi obbliga a prescrivere secondo scienza e coscienza, nel rispetto dei criteri di appropriatezza. Firmare ogni richiesta senza discuterla farebbe di me un mero trascrittore di richieste altrui, e la mia professionalità ne verrebbe seriamente danneggiata.
Un esame prescritto senza motivo clinico non protegge: espone a risultati falsamente positivi e ad altri accertamenti a cascata che nascono soltanto dal primo. E occupa un posto in lista d'attesa che serve a chi di quell'esame ha vera necessità.
Portate quindi il sintomo, il dubbio, la preoccupazione: valutiamo insieme che cosa serve.
Se preferite procedere lo stesso, potete prenotare privatamente, a vostre spese, senza impegnativa: è una scelta legittima. Non può però passare dalla mia firma, che attesterebbe un'indicazione clinica che non condivido.
Riferimenti
- ACN per la medicina generale del 4 aprile 2024, art. 27 — prescrizione secondo scienza e coscienza e criteri di appropriatezza
- Codice di Deontologia Medica, art. 13 — prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui LEA, artt. 15, 16 e 64 — condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva
Le fonti si aprono in una nuova pagina: questa resta aperta.
3. Prescrizioni dello specialista privato
Non ho l'obbligo di trascrivere farmaci o esami consigliati da uno specialista privato. Ne valuto l'appropriatezza e la rispondenza ai Livelli Essenziali di Assistenza e al nomenclatore tariffario. Se una prestazione non è giustificata o non è a carico del Servizio sanitario nazionale, ho il dovere di non prescriverla sul ricettario regionale. Anche davanti all'indicazione di uno specialista del servizio pubblico conservo la mia autonomia, e se non sono d'accordo devo motivarlo.
Riferimenti
- Codice di Deontologia Medica, artt. 4 e 13 — autonomia e responsabilità
- ACN per la medicina generale del 4 aprile 2024 — appropriatezza prescrittiva
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui LEA
- Note AIFA
Le fonti si aprono in una nuova pagina: questa resta aperta.
4. Quesito diagnostico «adattato» per l’assicurazione
Non posso modificare o adattare un quesito diagnostico per far ottenere il rimborso di un'assicurazione privata. La ricetta del Servizio sanitario nazionale è un atto pubblico: indicare una diagnosi non corrispondente al vero integra il reato di falso. Non è una formalità che si possa sistemare fra noi — la falsità in un atto pubblico è perseguibile e non riguarda soltanto chi lo firma. È il motivo per cui non posso accogliere nemmeno una richiesta fatta in piena buona fede.
Riferimenti
- Codice Penale, artt. 476 e 479 — falsità materiale e ideologica del pubblico ufficiale
- Codice Penale, art. 481 — falsità in certificati dell’esercente un servizio di pubblica necessità
Le fonti si aprono in una nuova pagina: questa resta aperta.
5. Errori e omissioni di altri medici
Non sono tenuto a correggere o riemettere ricette compilate in modo errato da altri medici — ospedalieri, di continuità assistenziale, specialisti — né a integrare esenzioni dimenticate. La responsabilità della corretta compilazione resta in capo al medico che ha effettuato la prestazione in quel momento, e non è trasferibile a me.
Riferimenti
- D.M. 2 novembre 2011 — responsabilità del medico prescrittore
- Codice di Deontologia Medica, art. 22 — rapporti fra colleghi
Le fonti si aprono in una nuova pagina: questa resta aperta.
Queste regole non sono ostacoli burocratici e non nascono da rigidità personale: tutelano la legalità, il corretto uso delle risorse pubbliche e, soprattutto, la fiducia su cui si regge il rapporto fra voi e il vostro medico. Le modalità con cui rivolgermi ciascuna richiesta sono nella pagina Come lavoro.
